Amministratore di sostegno: figura di tutela e protezione
- Todaro Fusari
- 14 feb 2019
- Tempo di lettura: 1 min

La legge n. 6/2004 ha introdotto la figura dell'amministratore di sostegno per offrire tutela a tutte quelle persone che si trovano nell'impossibilità, parziale o temporanea, di provvedere a curare personalmente ai propri interessi, a causa della sussistenza di una incapacità o di una menomazione.
Il Giudice Tutelare, mediante decreto, nomina il soggetto che dovrà svolgere la funzione di amministratore di sostegno, scegliendolo, preferibilmente tra un familiare del beneficiario, nell'esclusivo interesse di quest’ultimo. Nel caso in cui vi siano contrasti tra i familiari o impossibilità da parte di quest’ultimi di svolgere tale ruolo, il Giudice Tutelare provvederà a nominare un soggetto terzo.L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione di una propria ed eventuale futura incapacità.
L'amministratore esercita il proprio incarico cooperando col beneficiario: il decreto di nomina, infatti, deve indicare la durata e l'oggetto dell'incarico, gli atti che il beneficiario del provvedimento può compiere in via autonoma e quelli che deve compiere con l'assistenza dell'amministratore e quelli che l'amministratore può effettuare in nome e per conto del beneficiario.
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